Bed & Breakfast e colazione…
Le normative che confusione !
I Bed and Breakfast sono regolati da normative regionali, quindi… regione che vai… trattamento che trovi.
Non stupitevi pertanto se in una regione sarete accolti nella casa di proprietà e residenza dei gestori (il che è la norma per quasi tutte le regioni) e condividerete con loro gli spazi in comune eventualmente messi a disposizione degli ospiti, ma stupitevi ancor meno qualora, in altre regioni (poche per la verità) non alloggerete insieme ai gestori, ma in una dependance posta a xx metri di distanza dalla loro casa (dove xx dipende dalle leggi regionali che stabiliscono a quanti metri i gestori possano vivere dal luogo in cui ospitano).
Ma la cosa che anche per noi gestori, che con impegno e passione ci adoperiamo per fare del B&B la VOSTRA casa per i pochi giorni nei quali avrete modo di soggiornarvi è la questione della colazione.
In buona parte del mondo, la colazione in B&B è il mezzo principale per far conoscere usi e abitudini di una famiglia, e cioè di un luogo… offrendo quanto di meglio il territorio produca ma da anche la misura della capacità di gestione “assecondando” le naturali inclinazioni dell’ospite. In buona parte del mondo la colazione è un tripudio di profumi, colori, sapori… che rende davvero speciale il soggiorno in B&B e l’inizio della giornata per un ospite.
In gran parte del mondo… si… ma non in Italia.
In Italia, paese notoriamente di Santi, Poeti, Navigatori… ma a quanto pare, fatta anche di persone che hanno scarsa propensione alla pulizia ed all’igiene, pessimi “cuochi” e cattiva cucina… la normativa regionale, diventa sull’argomento “colazione in B&B” come per incanto praticamente nazionale… quasi nulle, scavando tra rimandi a leggi e leggine e saltando da un decreto ad una postilla, le differenze…
La colazione in B&B deve essere servita utilizzando soltanto prodotti preconfezionati monodose e senza manipolazione alcuna.
Questo recitano in un modo o nell’altro, più o meno esplicitamente le varie normative regionali in vigore…
Perché ??? Siamo forse europei di serie B incapaci di tenere pulita la nostra casa e con essa la cucina dove operiamo ? E’ davvero così difficile pensare che di quel che mangiamo noi ed i nostri figli, i nostri amici, i nostri parenti, possano usufruire anche i nostri ospiti senza paura alcuna ? Non può essere il passaggio di denaro da un portafoglio ad un altro ad inquinare il cibo messo in tavola, questo ci pare evidente… ma allora ???
Allora non trovando risposte che abbiano davvero senso, e non ritenendo corretto operare nella illegalità, chiediamo che questa parte di legge venga modificata, semplificando le cose, portandoci ad un livello europeo, liberi, nella nostra casa, di servire ai nostri ospiti, se lo riteniamo opportuno, una degna e fresca colazione fatta in casa come i B&B inglesi ed irlandesi, le Chambre d’Haute francesi, le “Zimmer mit Frühstück” tedesche ed austriache…
Diciamo NO al rumore dei sacchettini monodose e SI al profumo invitante di una fragrante torta appena sfornata !!!
Unitevi a noi B&B italiani in questa richiesta, dateci il vostro supporto anche semplicemente aderendo a http://apps.facebook.com/causes/causes/439940/members
Grazie!
Di seguito… rubo l’ottimo lavoro fatto da una collega augurandomi che non se ne abbia a male, in pratica, il sunto delle leggi regione per regione per quanto concerne la colazione in B&B…
ABRUZZO: 
LEGGE REGIONALE 28.04.2000, N. 78
Disciplina dell’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione
Bed & Breakfast
BURA n. 16 del 9 giugno 2000
Art. 2 punto 2. L’attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.
BASILICATA: 
LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 6-09-2001 REGIONE BASILICATA
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA’ EXTRALBERGHIERA A CARATTERE FAMILIARE DENOMINATA BED & BREAKFAST
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 62 del 8 settembre 2001
Art. 2 punto 3. 3. Gli esercizi di cui al comma 1 devono essere funzionanti per almeno tre mesi all’anno e devono assicurare, in conformità all’allegata carta della qualità, i seguenti servizi minimi:
e) Somministrazione, esclusivamente a chi è alloggiato, della prima colazione, a base di alimenti, bevande e prodotti tipici dell’area non manipolati.
CALABRIA
LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 2
Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva
a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 marzo 2003, n. 4 supplemento straordinario n. 1)
Art 2 punto 3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.
CAMPANIA
Legge Regionale 10 maggio 2001, n. 5
“Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”
(BURC n. 26 del 14 maggio 2001)
Art. 1. L’attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:
f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
EMILIA ROMAGNA
Nuova Legge Regionale 16/2004, all’art.13
[nessuna indicazione specifica]
FRIULI 
LEGGE REGIONALE 05/07/1999, N. 017
Disposizioni in materia di turismo itinerante
e regolamentazione dei Bed and Breakfast
Art. 6 punto 2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi e’ alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
LAZIO 
L.R. 29 Maggio 1997, n. 18
Norme relative alla disciplina ed alla classificazione degli esercizi di affittacamere, degli ostelli per la gioventù e delle case per ferie. (1)
Art. 8 punto 2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
LIGURIA 
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000 n. 05
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
Art. 13 bis punto 2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.
LOMBARDIA
REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 28/04/1997. N. 12
Art. 16 bis punto 5. [...] I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
MARCHE
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 14 /2/2000, PUBBLICATA SUL B.U.R. N.19 DEL 24/2/2000
Punto 5. LA COLAZIONE SARÀ PREPARATA, UTILIZZANDO ALMENO IL 70% DI PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA, CONFEZIONATI IN PROPRIO O DA AZIENDE O COOPERATIVE AGRICOLE DELLA REGIONE.
MOLISE
LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 13
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE – N. 16 del 16 luglio 2002 Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l’ospitalità – “BED AND BREAKFAST”
Art. 3 punto 3. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente agli ospiti cibi e bevande per la prima colazione. La somministrazione dei prodotti per la prima colazione avviene con l’utilizzo di alimenti preconfezionati e non manipolati. In caso di somministrazione di prodotti non preconfezionati si fa obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati.
PIEMONTE 
Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20
Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18
Art. 1 punto 13. L’esercente l’attività deve garantire: [...]
d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione;
PUGLIA
LEGGE REGIONALE nr. 17/2001
Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva
di Bed & Breakfast (affittacamere)
Alcuni Comuni, però, per la fornitura della prima colazione richiedono l’ottenimento dell’autorizzazione igienico – sanitaria comunale prevista, per esempio, per le pasticcerie o rosticcerie artigianali e per la quale occorre il rispetto di requisiti superiori a quelli delle civili abitazioni. In questo caso, l’escamotage è quello di fare una convenzione con un bar per la fornitura delle colazioni (di cui la legge non richiede espressamente la preparazione, ma solo, appunto, la “fornitura” da parte della famiglia che gestisce il B&B).
SARDEGNA 
Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27 Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: “Norme per la classificazione delle aziende ricettive” e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21.
Art. 6 punto 2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
SICILIA
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 32.
Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese
(G.U.R.S. 23 DICEMBRE 2000 – N. 61)
[nessuna indicazione specifica]
TOSCANA
LEGGE REGIONALE del 23 marzo 2000, n. 43
Art. 55 (sostituzione l.r. 42/2000) punto 2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di “bed & breakfast”.
TRENTINO 
Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23
(Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere)
Si considera “bed and breakfast” l’ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da chi, avvalendosi della sola organizzazione familiare, fornisce servizio di alloggio e di prima colazione utilizzando per l’alloggio fino ad un massimo di tre camere della propria abitazione di residenza.
Nelle strutture che offrono ospitalità “bed and breakfast” devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
cibi e bevande confezionati per la prima colazione;
UMBRIA 
LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, n. 2
Art. 16 bis. Il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.
VALLE D’AOSTA 
Legge regionale 4 agosto 2000, n. 23.
Modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).
Art. 16 bis punto 2. L’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeu-ner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
VENETO 
Reg. Veneto
TURISMO E STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi, pensioni, locande e campeggi
L.R. 22/10/2002, n. 33
Allegato II previsto dall’articolo 5. Servizi minimi:[...]
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
Avevo promesso… ed ogni promessa, anche se i risultati non sono soddisfacenti, è debito…






